
La cessione di fabbricati abitativi da privato è soggetta all’imposta di Registro indicata all’art. 1, comma 1, TP1, D.P.R. 131/1986 (Testo Unico sull’imposta di Registro, “TUR”), in misura proporzionale, come segue:
– aliquota del 9%, in caso di acquisto senza agevolazioni (es. seconda casa);
– aliquota del 2%, in caso di acquisto con agevolazione prima casa (qualora ne ricorrano i presupposti),
da applicare sulla base imponibile costituita dal prezzo di vendita oppure dal valore catastale dell’immobile (c.d. “prezzo-valore”).
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.lgs. 23/2011:
– l’imposta di Registro da versare, comunque, non può essere inferiore a 1.000,00 euro (si tratta dell’imposta “minima”);
– l’imposta Ipotecaria e l’imposta Catastale sono dovute nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna;
– è esente dall’imposta di Bollo e dalle Tasse ipotecarie.
Le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale vengono versate dalla Parte Acquirente al Notaio, il quale (essendo responsabile d’imposta) a sua volta le verserà all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell’atto di vendita.
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